DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il titolo VI del libro secondo è inserito il seguente:

«TITOLO VI-bis
DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

      Art. 452-bis. - (Inquinamento ambientale). - È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 euro a 30.000 euro chiunque illegittimamente immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante:

          1) delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

          2) per la flora o per la fauna selvatica.

      Art. 452-ter. - (Danno ambientale. Pericolo per la vita o per l'incolumità personale). - Nei casi previsti dall'articolo 452-bis, se la compromissione durevole o rilevante si verifica si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da 20.000 euro a 60.000 euro. La compromissione si considera rilevante quando la sua eliminazione risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.
      Se dall'illegittima immissione deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

 

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      Art. 452-quater. - (Disastro ambientale). - Chiunque illegittimamente immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare un disastro ambientale è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 30.000 euro a 250.000 euro.
      Si ha disastro ambientale quando il fatto, in ragione della rilevanza oggettiva o dell'estensione della compromissione ovvero del numero delle persone offese o esposte a pericolo, offende la pubblica incolumità.
      La stessa pena si applica se il fatto cagiona un'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema.

      Art. 452-quinquies. - (Alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica). - Fuori dai casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quater, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro chiunque illegittimamente:

          1) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante per la flora o per il patrimonio naturale;

          2) sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o a trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante per la fauna selvatica.

      Nei casi previsti dal primo comma, se la compromissione si realizza, le pene sono aumentate di un terzo.

      Art. 452-sexies. - (Circostanze aggravanti). - Nei casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater e 452-quinquies, la pena è aumentata di un terzo se la compromissione o il pericolo di compromissione dell'ambiente:

          1) ha per oggetto aree naturali protette o beni sottoposti a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

 

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          2) deriva dall'immissione di radiazioni ionizzanti.

      Art. 452-septies. - (Traffico illecito di rifiuti). - Chiunque illegittimamente, con una o più operazioni, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, abbandona o smaltisce ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
      Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da 20.000 euro a 50.000 euro.
      Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti radioattivi, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a otto anni e della multa da 50.000 euro a 200.000 euro.
      Le pene di cui ai commi primo, secondo e terzo sono aumentate di un terzo se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante:

          1) delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

          2) per la flora o per la fauna selvatica.

      Se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone, le pene previste dal primo, secondo e terzo comma sono aumentate da un terzo alla metà.

      Art. 452-octies. - (Traffico di materiale radioattivo o nucleare. Abbandono di materiale radioattivo o nucleare). - È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 euro a 250.000 euro chiunque illegittimamente cede, acquista, trasferisce, importa o esporta sorgenti radioattive o materiale nucleare. Alla stessa pena soggiace il detentore che si disfa illegittimamente di una sorgente radioattiva.
      La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se dal fatto deriva

 

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il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante:

          1) delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

          2) per la flora o per la fauna selvatica.

      Se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 15.000 euro a 100.000 euro.

      Art. 452-novies. - (Delitti ambientali in forma organizzata). - Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, anche in via non esclusiva o prevalente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate di un terzo.
      Quando taluno dei delitti previsti dal presente titolo è commesso avvalendosi delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis ovvero avvalendosi dell'associazione di cui al medesimo articolo 416-bis, le pene previste per ciascun reato sono aumentate da un terzo alla metà.

      Art. 452-decies. - (Frode in materia ambientale). - Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta, ovvero fa uso di documentazione falsa, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino a 10.000 euro.
      Se la falsificazione concerne la natura o la classificazione di rifiuti, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 5.000 euro a 20.000 euro.

      Art. 452-undecies. - (Impedimento al controllo). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare o il gestore di un impianto che, negando l'accesso, predisponendo

 

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ostacoli o mutando artificiosamente lo stati dei luoghi, impedisce o intralcia l'attività di controllo degli insediamenti o di parte di essi ai soggetti legittimati è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

      Art. 452-duodecies. - (Delitti colposi contro l'ambiente). - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite della metà.

      Art. 452-ter decies. - (Pene accessorie. Confisca). - La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies comporta, per tutta la durata della pena principale:

          1) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;

          2) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

          3) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

      La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ad eccezione degli articoli 452-decies, 452-undecies e 452-quater decies, terzo comma, comporta la pena accessoria della pubblicazione della sentenza penale di condanna.
      Alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui all'articolo 452-septies consegue in ogni caso la confisca dei mezzi e degli strumenti utilizzati, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del presente codice.
      Alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui all'articolo 452-octies consegue in ogni caso la confisca della sorgente radioattiva o del materiale nucleare. La sorgente o il materiale nucleare confiscati sono conferiti

 

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all'operatore nazionale ovvero al gestore di un impianto riconosciuto secondo le modalità stabilite dalla normativa tecnica nazionale.

      Art. 452-quater decies. - (Bonifica e ripristino dello stato dei luoghi). - Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dall'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina la bonifica, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.
      L'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso subordinata all'adempimento degli obblighi di cui al primo comma.
      Chiunque non ottempera alle prescrizioni imposte dalla legge, dal giudice ovvero da un ordine dell'autorità per il ripristino, il recupero o la bonifica dell'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo e delle altre risorse ambientali inquinate è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

      Art. 452-quinquies decies. - (Ravvedimento operoso). - Le pene stabilite per i delitti previsti dal presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, nell'individuazione o nella cattura di uno o più autori di reati, nell'evitare la commissione di ulteriori reati e nel consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti.

      Art. 452-sexies decies. - (Causa di non punibilità). - Non è punibile l'autore di taluno dei fatti previsti dal presente titolo che volontariamente rimuove il pericolo ovvero elimina il danno da lui provocati prima che sia esercitata l'azione penale»;

 

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          b) nel libro secondo, titolo VIII, capo I, del codice penale, prima dell'articolo 499 è inserito il seguente:

      «Art. 498-bis. - (Danneggiamento delle risorse economiche ambientali). - Chiunque offende le risorse ambientali in modo tale da pregiudicarne l'utilizzo da parte della collettività, degli enti pubblici o di imprese di rilevante interesse è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 20.000 euro a 50.000 euro».

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 25-quinquies.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

      1. Dopo l'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 25-quinquies.1. - (Reati ambientali). - 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

          a) per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quinquies, 452-septies, primo e secondo comma, e 452-octies, primo comma, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

          b) per i delitti di cui agli articoli 452-quater, 452-septies, terzo, quarto e quinto comma, e 452-octies, secondo e terzo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote.

      2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera b), del presente articolo si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
      3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o di agevolare la commissione dei reati di cui

 

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agli articoli 452-septies e 452-octies del codice penale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto legislativo».

Art. 3.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo concernente il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni legislative concernenti illeciti penali e amministrativi in materia di difesa dell'ambiente e del territorio, nonché la previsione di una procedura di estinzione agevolata delle violazioni contravvenzionali e amministrative in materia di ambiente.
      2. Almeno due mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alle Camere lo schema del decreto legislativo di cui al medesimo comma 1 per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro un mese dalla data di assegnazione dello schema del decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.
      3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) abrogazione esplicita di tutte le norme incompatibili con quelle introdotte;

          b) disciplina del principio di specialità tra le sanzioni amministrative e le sanzioni penali introdotte dalla presente legge, nel senso che ai fatti puniti ai sensi del titolo VI-bis del libro secondo del codice penale si applichino soltanto le

 

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disposizioni penali, anche quando per i fatti stessi sono disposte sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di ambiente;

          c) previsione di una disciplina relativa all'estinzione delle contravvenzioni e delle violazioni amministrative previste dalla normativa speciale in materia ambientale, fra cui le violazioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, analoga a quella prevista dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, con esclusione delle violazioni relative a sostanze pericolose ovvero delle fattispecie connotate da maggiore pericolosità.

      4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto legislativo.
      5. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, il Governo è altresì autorizzato ad apportare alle fattispecie introdotte dagli articoli 1 e 2 le modifiche necessarie a coordinare il presente intervento legislativo con l'assetto normativo previgente, al fine di evitare duplicazioni, lacune e sovrabbondanze, anche in conformità alla normativa europea eventualmente introdotta in materia di tutela penale dell'ambiente nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data o le date di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui al presente articolo.

Art. 4.
(Clausola di invarianza).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

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Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Le disposizioni introdotte dagli articoli 1 e 2 acquistano efficacia alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1.